Art. 19.
(Trattamento in caso di sospensione del rapporto di lavoro subordinato).

      1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
      2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione

 

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guadagni, ordinaria e straordinaria, si applica quanto previsto all'articolo 16, commi 3 e 4.
      3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a trenta mesi nell'arco di un quinquennio.
      4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
      5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro tre mesi dal termine della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, in aggiunta alla somma prevista all'articolo 16, comma 8, una somma pari a ulteriori due mensilità del trattamento erogato al lavoratore.
      6. Il contributo alla Cassa unica assegni familiari (CUAF) pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della Gestione per gli interventi assistenziali presso l'INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 20.
 

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